Titolo I: Costituzione – Scopi e Attività – Sede e Durata
Art. 1 Costituzione
- “ASSOPREVIDENZA – Associazione italiana per la previdenza complementare” è costituita ai sensi dell’art. 36 del codice civile.
- Possono aderire ad ASSOPREVIDENZA (nel prosieguo anche “l’Associazione”):
- le forme di previdenza complementare, comunque integrative o aggiuntive delle coperture previdenziali di primo pilastro, indipendentemente dal loro atteggiarsi soggettivo e strutturale, di ogni settore merceologico, di tutte le qualifiche e categorie di lavoro subordinato e autonomo, ad ambito definito o aperte: questi Aderenti assumono lo status di Socio Ordinario;
- le forme aventi carattere assistenziale, indipendentemente dal loro atteggiarsi soggettivo e strutturale, di ogni settore merceologico, di tutte le qualifiche e categorie di lavoro subordinato e autonomo ovvero fondate su momenti aggregativi diversi dallo svolgimento di attività lavorativa: questi Aderenti assumono lo status di Socio Ordinario;
- persone fisiche e giuridiche, studi professionali, società o enti, i quali operino nell’area dei servizi forniti alla previdenza complementare (consulenza professionale, servizi amministrativi, gestione finanziaria, servizi di advisoring, attività di certificazione, ecc.): questi Aderenti assumono lo status di Socio Osservatore;
- le entità di cui all’alinea che precede, i quali sostengano con un peculiare impegno economico l’attività dell’Associazione e intendano partecipare alla programmazione delle iniziative pubbliche dell’Associazione: questi soggetti assumono lo status di Membri del Club dei Partners.
- La partecipazione di cui al comma 2 si realizza per il tramite del soggetto liberamente designato dall’entità aderente, con l’evidenza che, stante la natura di centro tecnico dell’Associazione, quale definita nell’art. 2, è opportuno privilegiare la designazione del direttore o del responsabile operativo di ciascuna entità. I soggetti partecipanti all’attività associativa possono essere designati anche dall’azienda cui acceda la forma o regime previdenziale o assistenziale di riferimento.
- ASSOPREVIDENZA ha la facoltà di aderire ad associazioni e confederazioni nazionali e internazionali aventi scopi e finalità analoghi e per l’espletamento della propria attività istituzionale può richiedere il contributo tecnico di associazioni di categoria e di organizzazioni sindacali di tutti i settori merceologici.
Art. 2 Scopi – Attività
- ASSOPREVIDENZA, apolitica e priva di fini di lucro, persegue lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano, direttamente o indirettamente, la previdenza e l’assistenza complementari. Essa opera come centro tecnico per queste materie, attuando costanti collegamenti tra gli Associati, i quali tutti sono chiamati a direttamente e attivamente contribuire all’attività associativa.
- In particolare, ASSOPREVIDENZA:
- a) segue l’evoluzione della legislazione nazionale e dell’Unione Europea di interesse delle forme di previdenza e di assistenza complementare;
- b) supporta gli Associati, in presenza di innovazioni normative, per ogni necessità di carattere giuridico, fiscale, tecnico, attuariale, gestionale e finanziario;
- c) assicura l’informazione degli Associati in merito alla legislazione nazionale e dell’Unione Europea concernente il comparto della previdenza e dell’assistenza complementari, ne cura l’interpretazione e segue l’andamento della relativa regolamentazione amministrativa, con l’obiettivo di fornire ogni notizia e indicazione utile all’attività degli Associati stessi;
- d) favorisce il coordinamento tra gli Associati, per le materie di comune interesse, nel rispetto della loro autonomia e individualità e delle scelte operative compiute da ciascuno;
- e) intrattiene ogni utile contatto con pubbliche amministrazioni, aziende, enti pubblici e privati, organismi sovranazionali in generale, organismi dell’Unione Europea in particolare, le associazioni nazionali dei paesi membri dell’Unione stessa, e con tutti gli organismi rappresentativi, a livello europeo, cui partecipino soggetti italiani a vario titolo interessati all’attività propria delle forme di previdenza e assistenza complementari;
- f) promuove studi, ricerche, pubblicazioni e indagini; organizza, sempre e comunque a titolo gratuito e consentendo la partecipazione anche di terzi, convegni, incontri, seminari, a tal fine privilegiando il supporto offerto dai Membri del Club dei Partners; attua ogni altra iniziativa tendente ad approfondire le problematiche che riguardano la previdenza e l’assistenza complementari, così da favorirne la conoscenza e la diffusione, tanto tra gli Associati quanto tra i cittadini tutti;
- g) può istituire, anche in collaborazione con altre entità, un centro di documentazione sulle tematiche di natura previdenziale e assistenziale, ponendolo a disposizione gratuita degli Associati;
- i) può costituire comitati di studiosi e cultori della materia previdenziale e assistenziale, di supporto alle attività associative;
- l) può assumere personale, instaurare rapporti di collaborazione professionale e compiere qualsiasi altro atto che sia necessario, utile od opportuno al raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 3 Sede – Durata
- ASSOPREVIDENZA ha sede legale in Roma e, ove occorra, può aprire una sede amministrativa in altra località italiana scelta dal Consiglio Direttivo.
- La durata dell’Associazione è illimitata.
Titolo II: Associati – Loro vicende
Art. 4 Associati: Ammissione – Recesso
- Sono Associati le entità e i soggetti indicati dall’art. 1.
- La richiesta di far parte di “Assoprevidenza” si perfeziona tramite domanda scritta, supportata da idonea documentazione, indirizzata al Consiglio Direttivo.
- Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte dell’Assemblea, nella prima adunanza utile. L’adesione è comunque efficace dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo, che è facoltizzato a delegare questa competenza al Presidente.
- E’ facoltà dell’Associato – di qualsivoglia tipologia – recedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio Direttivo.
- Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate e all’abbuono di quelle dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce alcun diritto sul fondo comune, di cui all’art. 17.
Art. 5 Associati: Esclusione
- In caso di accertato inadempimento delle norme legali e/o statutarie, il Consiglio Direttivo dispone la temporanea sospensione dell’Associato e, nei casi più gravi, la sua esclusione.
- Avverso le deliberazioni di cui al comma che precede è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
- Gli Associati esclusi o che per qualsiasi altra ragione cessino di far parte di ASSOPREVIDENZA non hanno titolo al rimborso delle quote associative versate nè all’abbuono di quelle dovute per l’esercizio in corso né possono vantare alcun altro diritto sul fondo comune di cui all’art. 17.
Titolo III: Organi
Art. 6 Organi Associativi
- Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori - Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.
Art. 7 Assemblea: Funzionamento
- L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno e in sede straordinaria allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati, con indicazione dell’ordine del giorno.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede associativa o altrove in Italia, tramite e-mail recante l’ordine del giorno, con preavviso di almeno dieci giorni.
- La comunicazione prevista al comma che precede deve recare la data di una seconda convocazione, che può essere fissata anche lo stesso giorno della prima, trascorse almeno due ore da quella indicata per quest’ultima.
- La partecipazione all’Assemblea può realizzarsi anche a distanza, tramite supporti audiovisivi: in ogni caso il Presidente e il Segretario dell’adunanza debbono trovarsi nello stesso luogo.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario di cui all’art. 11, comma 2, o, in difetto, dall’altro Vice Presidente, ovvero, in difetto anche di quest’ultimo, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente nomina un segretario, anche non tra gli Associati, il quale con lui sottoscrive il verbale dell’Assemblea.
Art. 8 Assemblea: Competenze e Poteri
L’Assemblea:
- a) determina il numero ed elegge i componenti il Consiglio Direttivo a mente dell’art. 10;
- b) elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e i rispettivi Presidenti;
- c) delibera entro il 30 giugno di ciascun anno sul rendiconto economico e patrimoniale dell’anno precedente e sulla relazione concernente l’attività svolta nell’anno decorso predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera eventuali modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulla misura, le modalità ed i termini di versamento delle quote associative di cui all’art. 18 e su eventuali quote associative straordinarie;
- f) dispone in ordine all’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
- g) delibera su qualsiasi tematica ad essa sottoposta dal Consiglio
Art. 9 Assemblea: Voto – Deleghe – Maggioranza
- Sono ammessi a partecipare all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli Associati di cui all’art. 1, comma 2, in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Associato ha diritto a un voto.
- Ogni legittimato a intervenire può farsi rappresentare, previo rilascio di delega scritta, da altro Associato; ciascun delegato può essere portatore di non più di sei deleghe.
- L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (diretta o per delega) di almeno la metà degli aventi diritto di voto.
- L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) di almeno un quarto degli aventi diritto di voto.
- Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si intendono approvate con il suffragio favorevole della maggioranza dei votanti. Per realizzare modificazioni dello Statuto occorre il suffragio favorevole di due terzi dei votanti.
- Per le nomine alle cariche associative, si intende eletto chi abbia raggiunto la più alta votazione e, in caso di parità di suffragi, prevale il candidato più anziano di età.
Art. 10 Consiglio Direttivo: Nomina e Composizione
- Fanno parte del Consiglio Direttivo non meno di 7 e non più di 15 membri: il loro numero è fissato ogni triennio dall’Assemblea.
- I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea fra gli Associati di cui all’art. 1, comma 2, ma i membri scelti fra gli Associati di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) e d), non possono essere in numero superiore a 5.
- I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti.
- Ove durante il triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, quest’ultimo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in difetto, mediante scelta diretta. Il sostituto resta in carica fino al termine del triennio in corso.
- Il venire meno della condizione soggettiva che aveva motivato l’elezione, ovvero la chiamata, a membro del Consiglio comporta la decadenza dall’incarico.
- È facoltà del Consiglio Direttivo integrare la propria composizione chiamando a farne parte un massimo di 5 componenti, scelti tra studiosi di chiara fama o operatori di indiscussa reputazione.
- I soggetti di cui al comma che precede sono a pieno titolo membri dell’Organo collegiale ma non possono ricoprire cariche associative. Essi restano in carica sino allo scadere del triennio di durata del Consiglio in cui sono entrati a far parte e la loro chiamata può essere iterata senza limiti.
Art. 11 Consinglio Direttivo: Attribuzione delle Cariche – Convocazione e Deliberazioni
- Il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro tre giorni della sua elezione per eleggere nel proprio seno:
– il Presidente;
– due Vice Presidenti;
– il Tesoriere. - Le competenze di ciascun Vice Presidente sono fissate dal Consiglio, che dispone altresì a quale dei due competa la funzione vicaria.
- Il Tesoriere è depositario delle disponibilità economiche dell’Associazione, di cui cura la tenuta della contabilità, secondo criteri di chiarezza e precisione.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo richieda non meno della metà dei suoi membri.
- Le adunanze consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti eletti. Sono considerati presenti anche i componenti collegati all’adunanza tramite audio/videoconferenza.
- Le deliberazioni sono assunte con votazione palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Le deliberazioni consiliari sono riportate in apposito libro dei verbali
Art. 12 Consiglio Direttivo: Competenze e Poteri
- Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea e assume i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi associativi, secondo le direttive fissate dall’Assemblea.
- Al Consiglio, oltre all’attribuzione delle cariche di cui all’art. 11, comma 1, in particolare compete:
- dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre e promuovere studi e ricerche nell’interesse dell’Associazione per gli scopi indicati dall’art. 2;
- affidare a enti, società e a persone singole o a speciali commissioni il compito di studiare determinate questioni, progetti, proposte di carattere finanziario, economico, giuridico e fiscale e quant’altro di comune interesse, determinando i compensi e i rimborsi spese;
- stabilire la misura, le modalità e i termini di versamento delle quote associative, di cui all’art. 18, da proporre all’Assemblea;
- compilare il rendiconto di gestione di ciascun anno entro il 30 aprile dell’anno successivo;
- convocare l’Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all’anno e quando ne facciano richiesta gli Associati, a termini dell’art. 7, comma 1;
- propone all’Assemblea modifiche dello Statuto;
- delegare propri poteri al Presidente, in aggiunta alle sue specifiche competenze fissate dallo Statuto;
- assumere le determinazioni di cui all’art. 5, commi 1;
- istituire le Commissioni tecniche di cui all’art. 16;
- deliberare ogni iniziativa utile e opportuno al fine di sviluppare e migliorare l’attività dell’Associazione.
Art. 13 Presidente
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
- Oltre ai compiti statutariamente attribuitigli, in caso di urgenza può compiere gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, con esclusione di quanto previsto all’art. 12, lett. c); d); e); h); i); l), salvo ratifica da parte del Comitato stesso, da effettuarsi alla prima riunione.
- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne esercita tutte le funzioni.
Art. 14 Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli Associati. Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limiti.
- Il Collegio dei Revisori:
- a) vigila sulla gestione economica dell’Associazione;
- b) convoca l’Assemblea qualora non vi provveda il Presidente ovvero il Consiglio Direttivo;
- c) riferisce all’Assemblea sul rendiconto annuale di gestione;
- d) ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle cui adunanze ciascun membro del Collegio deve essere preventivamente avvisato, con le stesse modalità utilizzate per i componenti del Consiglio
Art. 15 Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, eletti dall’Assemblea tra gli Associati. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti.
- Il Collegio dei Probiviri esercita i compiti fissati dall’art. 5, comma 2 ed ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle cui adunanze ciascun membro del Collegio deve essere preventivamente avvisato, con le stesse modalità utilizzate per i componenti del Consiglio medesimo.
Titolo IV: Organizzazione dell’Attività Associativa
Art. 16 Organizzazione dell’Attività Associativa: Commissioni Tecniche
- E’ compito del Consiglio Direttivo individuare tempo per tempo le modalità di organizzazione dell’attività associativa più idonee al conseguimento degli scopi di Assoprevidenza e dell’attività di servizio effettuata nei confronti di Associati.
- Per favorire lo svolgimento dell’attività associativa il Consiglio Direttivo può costituire una o più Commissioni finalizzate allo studio e all’approfondimento di specifiche tematiche tecniche. Il Consiglio Comitato Direttivo determina i componenti, i compiti, le modalità di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni.
Titolo V: Rapporti economici – Rendiconto di gestione
Art. 17 Fondo Comune
- Il fondo comune è vincolato all’esclusivo sostegno delle attività dell’Associazione ed è costituito:
a) dalle quote associative annuali;
b) da eventuali quote associative supplementari;
c) dalle eccedenze attive della gestione;
d) da tutti i cespiti a qualsiasi titolo acquisiti. - Le disponibilità liquide dell’Associazione devono essere depositate presso una Banca e possono essere investite in titoli pubblici dell’area Euro, ovvero in altre forme di investimento mobiliare, scelte dal Presidente, su specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo, secondo criteri di prudente e attenta amministrazione.
- I prelevamenti possono essere effettuati disgiuntamente dal Presidente, dal Vice Presidente vicario e dal Tesoriere, ovvero, in forma abbinata, da due altri membri del Consiglio stesso, da esso indicati.
Art. 18 Quote Associative
- Gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa, che ogni anno è deliberata dall’Assemblea, a mente dell’art. 8, lett. e)
- Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il primo marzo di ogni anno, deve ritenersi automaticamente confermata la misura delle quote associative dell’anno precedente.
Art. 19 Rendiconto di Gestione
- L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.
- Il rendiconto deve essere fornito agli Associati con congruo anticipo rispetto alla data di riunione dell’Assemblea che deve approvarlo; per questo fine trova utilizzo ogni mezzo di comunicazione e/o trasmissione idoneo a meglio favorire l’effettiva conoscenza del documento contabile.
Titolo VI: Norme finali
Art. 20 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:
a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di cinque Associati;
b) su delibera dell’Assemblea, con il voto favorevole di due terzi degli Associati.
Art. 21 Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori e avuto riguardo all’eventuale residuo ne delibera la destinazione.
Art. 22 Controversie
- La definizione di qualunque controversia tra gli Associati e ASSOPREVIDENZA e fra gli Associati tra loro per l’interpretazione e l’attuazione dello Statuto, nonché in merito a tutto quanto attiene ai rapporti associativi, è devoluta ad un collegio costituito da tre arbitri liberi, scelti uno da ciascuna delle parti ed il terzo – con funzione di Presidente – di comune accordo; in mancanza di accordo il terzo arbitro è nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Roma.
- La determinazione del collegio arbitrale è considerata come espressione della volontà stessa delle parti e diviene quindi definitiva e inappellabile.
Lo statuto è disponibile in formato PDF