Roma, 3 Ottobre 2019
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Oggetto: “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio” aggiornato a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”
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Il 25 luglio scorso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha sottoposto a pubblica consultazione le modifiche ed integrazioni al “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione
all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di
riequilibrio”, che si intendono apportare alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, modificata e integrata con deliberazioni COVIP del 7 maggio 2014, per tenere conto delle modifiche legislative recate al
Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: “Decreto”) dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito: “Direttiva”).
La pubblica consultazione si chiude il 23 settembre 2019.
Le presenti osservazioni scaturiscono dai contributi degli Associati e dalle analisi condotte dal gruppo di lavoro appositamente costituito in seno al Consiglio Direttivo di ASSOPREVIDENZA.
Al riguardo evidenziamo come, dall’esame dell’articolato, non si siano colte criticità, suscettibili di apposita segnalazione, salvo taluni profili problematici, significativi, che riguardano, nello specifico, le
forme complementari di ridotte dimensioni, su cui di seguito. Avuto riguardo a questioni estremamente di dettaglio, rileviamo come la Commissione mostri
specifica attenzione all’ipotesi di fusione tra fondi – opportunamente prevista per distinguerla dalla più frequente incorporazione – nell’art. 33 del progetto di regolamento, al punto 4-bi. In caso di fusione
propria, una volta intervenuta l’approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei fondi interessati dall’operazione, gli stessi fondi provvedono a inoltrare alla COVIP istanza di autorizzazione
all’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 2 e seguenti. Sembrerebbe utile prevedere che l’istanza sia formulata congiuntamente da tutti i fondi interessati all’operazione.
Venendo alla ben più rilevante tematica relativa alle forme di piccole dimensioni, l’Associazione segnala di aver ricevuto in copia il documento prodotto per la consultazione dall’ANIA e già trasmesso a
codesta On.le Commissione. L’ANIA, esposte le specificità, essenzialmente dimensionali, delle forme del settore assicurativo, richiamato il principio di proporzionalità che pervade IORP II, avanza talune
condivisibili proposte di semplificazione operativa. Rileviamo come le considerazioni e osservazioni critiche esposte da ANIA trovino riscontro anche
in quanto evidenziato da Aderenti ad ASSOPREVIDENZA. In relazione a ciò, a fini di semplificazione 2 operativa, l’Associazione scrivente, d’intesa con l’ANIA, comunica di aderire in toto e di far proprie le
osservazioni/proposte formulate per il comparto assicurativo, evidenziando come esse rivestano una valenza più generale ed esprimano la situazione di disagio della fascia di più ridotte
dimensioni del comparto previdenziale complementare.
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Con i migliori e più cordiali saluti.
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IL PRESIDENTE
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(Sergio Corbello)
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