L’obbligo non riguarda le forme di previdenza complementare
Superato il termine dell’11 dicembre
Roma, 11 dicembre 2023 – Entro un termine ora da stabilire (essedo stato reso inefficace da un’Ordinanza del TAR del Lazio quello di lunedì 11 dicembre prossimo) solamente le casse di assistenza sanitaria integrativa munite di personalità giuridica (associazioni e fondazioni) e non i fondi previdenza complementare sono tenute ad effettuare la comunicazione al Registro dei titolari effettivi. Per titolare effettivo – specifica una Circolare di Assoprevidenza dedicata ai soggetti tenuti alla comunicazione – si intende “la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria. Riguardo agli enti non profit, in particolare forme pensionistiche o assistenziali, la qualifica di titolare effettivo è da ritenere sia rivestita dal Presidente”.
L’obbligo non vale invece per le forme di previdenza complementare, che non sono iscritte nel registro delle persone giuridiche ma nel Registro COVIP dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.
La normativa.
– L’art. 21, comma 1, del Decreto 231, dispone che “Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile.”;
– l’art. 1, comma 1, lett. h) del DM 55, individua quali persone giuridiche private: “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”;
Non sono toccate da questa disciplina – chiarisce la Circolare di Assoprevidenza – le entità prive di autonomia soggettiva, come i fondi complementari a bilancio e i fondi aperti, e nemmeno le associazioni non riconosciute sia di carattere previdenziale sia assistenziale.
ASSOPREVIDENZA Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementare è un’entità priva di fini di lucro che, quale Centro tecnico nazionale di previdenza e assistenza complementare, da quasi trentacinque anni è fortemente impegnata nella diffusione di un’adeguata “cultura previdenziale generale”, presupposto fondamentale per lo sviluppo di un moderno sistema di welfare in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei lavoratori e, più in generale, dei cittadini. Essa ha per scopo primario lo sviluppo della tutela complementare in Italia, sia in campo pensionistico e dell’assistenza sanitaria, sia in quello della non autosufficienza. L’Associazione conta tra i propri aderenti, quali Associati ordinari, circa un’ottantina tra regimi di secondo pilastro esistenti nel Paese, nonché vari operatori dei servizi per il comparto, in veste di Soci osservatori e un selezionato gruppo di sostenitori, partecipanti a un apposito Club. Nell’espletamento del proprio ruolo istituzionale, Assoprevidenza organizza, fra l’altro, convegni ed eventi di carattere seminariale volti a stimolare il dibattito sulle tematiche di attualità per il comparto. Tra queste ultime, risultano sempre più significative le questioni connesse agli investimenti degli attivi patrimoniali delle forme complementari.
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